Art. 28.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile).

      1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, che derivano dall'appartenenza

 

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a un determinato nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni sia negli oneri.
      2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.